Il 25 giugno 1999 è entrato in vigore il D.P.R. del 30 aprile 1999 n. 162 recante le norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio.
Gli impianti di ascensore devono essere forniti completi della marcatura CE e della dichiarazione CE di conformità , a garanzia della loro rispondenza ai requisiti di sicurezza e di salute imposti dalla Direttiva. Questo consente la commercializzazione e la messa in esercizio dell’ascensore. L’installatore procede a tali attestazioni a seguito di specifiche procedure di valutazione della conformità con intervento, diverso a secondo della procedura adottata, dagli Organismi di Certificazione.

ENTE CERTIFICAZIONI S.p.A. è stata notificata per il rilascio della marcatura CE degli ascensori ai sensi della Direttiva Ascensori 2014/33/UE con Decreto del 24/11/2023 e notificata NANDO col numero O.N. 1920.

I moduli per i quali l’organizzazione è stata riconosciuta sono:

  • Allegato V : Esame Finale dell’ascensore (Mod F);
  • Allegato VIII : Verifica dell’unità per gli ascensori (Mod G).

Il DPR n. 214 del 5 ottobre 2010, ha modificato il D.P.R. 162/99 a seguito dell’entrata in vigore della Direttiva 2006/42/CE (D.P.R 17/10) relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE. Infatti l’entrata in vigore della nuova Direttiva macchine ha reso necessario l’applicazione di nuovi principi anche al settore delle macchine destinate al sollevamento di persone o cose e quindi la parziale modifica della direttiva riguardante gli ascensori.

In sintesi la definizione di “ascensore” è resa più generale con l’introduzione del termine “supporto del carico” al posto di “cabina”; la direttiva ascensori non si applica più agli ascensori da cantiere ed in generale agli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, ad eccezione di quelli in servizio privato e rispondenti alla definizione di ascensore di cui all’articolo 4 del D.P.R. 214/10.

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REGOLAMENTO CERTIFICAZIONE PRODOTTI Rev. 14

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