VERIFICHE IMPIANTI ASCENSORI IN CONDOMINIO (D.P.R. 162/99 e ss.mm.ii)

PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO

Per verificare la corretta funzionalità dell’ascensore, in applicazione di quanto disposto dal D.P.R. n. 162/99 ss.mm.ii, L’Amministratore di condominio deve obbligatoriamente affidare l’incarico ad un ente abilitato, come “Ente Certificazioni S.p.A.”, al fine di programmare le verifiche con periodicità biennale che saranno effettuate da un ingegnere iscritto all’albo e regolarmente abilitato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. I principali obblighi relativi alla sicurezza condominiale sugli impianti ascensori, che l’ Amministratore/Proprietario deve intraprendere per assicurarsi una completa copertura dal punto di vista della responsabilità civile e penale, sono regolamentati dal D.P.R. 162 del 30.04.1999 e ss.mm.ii. e sono:

  • messa in esercizio dell’ascensore (art.12 del D.P.R. 162/99 ss.mm.ii.):
    • Per poter esercire l’ascensore, l’amministratore/proprietario deve comunicare la messa in esercizio al comune competente entro 60 giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell’installatore, conseguentemente l’ufficio competente del comune assegnerà all’impianto un numero di matricola;
  • affidamento dell’ effettuazione delle verifiche periodiche biennali agli Organismi Abilitati (art. 13 del D.P.R. 162/99 e ss.mm,ii.); La verifica periodica è diretta ad accertare se tutte le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se si è ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche;
  • verifica straordinaria da parte di Organismi Abilitati (art. 14 del D.P.R. 162/99 e ss.mm.ii.). La verifica straordinaria è diretta ad accertare la conformità dell’ascensore in seguito a modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione (cosi come definite al punto i) comma 1, art. 2 del D.P.R. 162/99 e ss.mm.ii.):
    • in seguito a verbale di verifica periodica con esito negativo;
    • in seguito ad un incidente di notevole importanza, anche se non seguito da un infortunio;
    • per tardiva messa in esercizio.
  • deve far effettuare regolari manutenzioni all’impianto (art. 13 del D.P.R. 162/99 e ss.mm.ii.);
  • deve assicurare la disponibilità del libretto dell’ impianto in fase di verifica (art. 16 del D.P.R. 162/99 e ss.mm.ii.)

L’ Amministratore di condominio è tenuto alla manutenzione ordinaria degli impianti e delle parti comuni, diretto responsabile in caso di incidenti, è tenuto a rispondere personalmente delle conseguenze. La responsabilità è di duplice tipo: civile e penale. Civile perché ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., egli quale “custode” ex legge dell’impianto in questione si presume responsabile dei danni che esso eventualmente procura. A quella di natura civile si aggiunge (o sostituisce) poi una responsabilità di tipo penale: gli eventi infortunistici derivanti dall’uso dell’ascensore, infatti, possono assumere rilievi penali di cui risponderà, ai sensi dell’art. 40 cod. pen., proprio l’Amministratore, in quanto “tenuto ad impedire l’evento”.