Articolo 37

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai Titoli del presente decreto.
5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
Titolo III (Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale)
Articolo 69 Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
e) operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro;
Art. 71. Obblighi del datore di lavoro
[7] Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati ;
Art. 73. Informazione , formazione e addestramento
[1] Nell’ambito degli obblighi di cui agli artt. 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e addestramento adeguati in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
[2] Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
[3] Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
[4] Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’art. 71, settimo comma, ricevano una formazione , informazione ed addestramento adeguati e specifici , tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
Allegato XI (Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori)
1) Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera.

Elenco Verificatori e Competenze Territoriali

ENTE CERTIFICAZIONI S.p.A. organizza ed eroga corsi di formazione per i lavoratori incaricati all’uso e utilizzo di attrezzature di lavoro di sollevamento e/o lavoro in quota .

CORSI

  • FORMAZIONE PIMUS – MONTAGGIO SMONTAGGIO PONTEGGI
    (a norma D.Lgs. 235/03, D.Lgs. 81/08 e s.m. )
  • FORMAZIONE OPERATORE DI GRU A TORRE, SU AUTOCARRO, MOBILI, A PONTE
    (a norma D.Lgs. 81/08 e.s.m.)
  • FORMAZIONE OPERATORE DI PIATTAFORME AEREE
    (a norma D.Lgs. 81/08)
  • FORMAZIONE PER I CARRELLISTI
    (a norma D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 359/99)