Il DPR 162 del 30 Aprile 1999, definito il Regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio, si occupa di tutti gli aspetti legati alla sicurezza dell’ascensore.

Con Decreto del 07/06/2021 del  Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato ENTE CERTIFICAZIONI S.p.A. ad operare in qualità di Organismo Abilitato per il rilascio della marcatura CE degli Ascensori ai sensi della Direttiva Ascensori 2014/33/UE.

In qualità di Organismo Notificato, ENTE CERTIFICAZIONI S.p.A. è autorizzata ad espletare le attività di verifica periodica e straordinaria di ascensori – piattaforme per disabili – montacarichi di cui agli artt. 13 e 14 del D.P.R. 162/99.

Il DPR n. 214 del 5 ottobre 2010, ha modificato il D.P.R. 162/99 a seguito dell’entrata in vigore della Direttiva 2006/42/CE (D.P.R 17/10) relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE. Infatti l’entrata in vigore della nuova Direttiva macchine ha reso necessario l’applicazione di nuovi principi anche al settore delle macchine destinate al sollevamento di persone o cose e quindi la parziale modifica della direttiva riguardante gli ascensori.

In sintesi la definizione di “ascensore” è resa più generale con l’introduzione del termine “supporto del carico” al posto di “cabina”; la direttiva ascensori non si applica più agli ascensori da cantiere ed in generale agli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, ad eccezione di quelli in servizio privato e rispondenti alla definizione di ascensore di cui all’articolo 4 del D.P.R. 214/10 di seguito riportato:

ART. 4 (Modifiche all’art. 11 del D.P.R.162/99)

L’articolo 11 del D.P.R. 162/99 è sostituito dal seguente:

Art. 11 (Ambito di applicazione)

  1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato, nonché agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, in servizio privato
  2. Le disposizioni di cui al presente capo, non si applicano agli ascensori, ai montacarichi e agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s:
    • Per miniere e per navi;
    • Aventi corsa inferiore a 2 m;
    • Azionati a mano;
    • Che non sono installati stabilmente;
    • Che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.

Le piattaforme elevatrici per disabili in servizio privato essendo considerate apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s rispondenti alla definizione di ascensore sono disciplinate dal DPR 214/10 e non più dalla Circolare n. 157296 del 14 Aprile 1997 del M.I.C.A. (piattaforme elevatrici per disabili).

Per eventuali RECLAMI inviare email al seguente indirizzo info@entecertificazioni.it; Prendere visione del regolamento sottostante per la relativa gestione

REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE Rev. 9