APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E ATTREZZATURE A PRESSIONE
ENTE CERTIFICAZIONI S.p.A. , in qualità di ente abilitato ai sensi dell’art 71 c.11-12-13 del testo unico 81/08 e s.m.i. , presente nell’elenco ultimo dei soggetti privati abilitati con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è in grado di effettuare Verifiche ispettive sulle attrezzature di lavoro (apparecchi di sollevamento ed attrezzature a pressione) di cui all’allegato VII del D.lgs. 81/8 e s.m.
Inoltre in qualità di ente esperto è in grado di effettuare verifiche volontarie per la definizione dello stato di efficienza e manutenzione delle attrezzature di lavoro.
Si riporta di seguito a titolo semplificativo e non esaustivo gli apparecchi di sollevamenti ed attrezzature a pressione che il datore di lavoro ha l’obbligo di tenere in efficienza a mezzo opportuna manutenzione:
Apparecchi di sollevamento:
- Scale aeree a inclinazione variabile;
- Ponti sviluppabili;
- Ponti sospesi muniti di argano;
- Argani dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni;
- Idroestrattori a forza centrifuga, quando il diametro esterno del paniere sia superiore a 50 cm;
- Gru e altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg quali: gru a torre, a portale, a cavalletto, a bandiera, a bicicletta, su autocarro, autogru, argani, paranchi e relativi carrelli, Derrick esclusi quelli azionati a mano e quelli già soggetti a disposizioni speciali;
- Ascensori e montacarichi da cantiere;
- Piattaforme di lavoro auto sollevanti su colonne.
Attrezzature a pressione:
- Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar;
- Generatori di vapor d’acqua;
- Generatori di acqua surriscaldata;
- Tubazioni contenenti gas,vapori e liquidi;
- Generatori di calore alimentati da combustibili solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenziale dei focolai superiori a 116kW.
Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08 ss.mm.ii.)
Il Decreto 81/08 e s.m. elenca norme specifiche riguardanti sia i lavori in quota che gli apparecchi di sollevamento di cose che di persone, quali gru edili , autogru e piattaforme aeree ecc. . Il legislatore si e’ anche preoccupato di individuare dei corsi per i “lavoratori addetti a lavori in quota ” e le attrezzature da lavoro di sollevamento di cose e/o persone, in caso di incidente le autorità competenti valuteranno:
- Se il lavoratore ha avuto una specifica formazione ed addestramento sull’uso di attrezzature con le quali ha eseguito lavorazioni in quota;
- Se il Datore di Lavoro abbia fatto non solo il minimo imposto espressamente dalla Legge, ma tutto quello che poteva fare per prevenire gli incidenti.
Il datore di lavoro dovrà preoccuparsi quindi di formare ad affrontare le situazioni di rischio per evitare gli incidenti ragionevolmente prevedibili , dimostrandolo con una formazione ed addestramento registrati e documentati da esperti.
ENTE CERTIFICAZIONI S.p.A. è un ente esperto per la formazione e l’addestramento dell’uso delle attrezzature di sollevamento di persone e/o cose.
Si riporta di seguito la sequenza degli articoli del Decreto Testo Unico sulla Sicurezza 81/08 e s.m. che determinano l’obbligo della formazione specifica per i “lavoratori addetti a lavori in quota” e l’utilizzo di attrezzature di lavoro di sollevamento di cose e persone
Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
l) Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli art. 37;
Sezione IV (Formazione, informazione e addestramento).
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