ENTE CERTIFICAZIONI S.p.A. è Organismo Abilitato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con Decreto del 19/07/2021, attività di ispezione e verifica di impianti elettrici di messa a terra al fine della loro normalizzazione.
Il D.P.R. n° 462 del 2001 ha definito un nuovo sistema di modalità attuative per la messa in servizio, l’omologazione e la verifica degli impianti elettrici di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici in luoghi speciali (luoghi con pericolo di esplosione, cantieri edili, locali adibiti ad uso medico ed ambienti a maggior rischio in caso di incendio) installati in locali atti ad essere considerati come posti di lavoro, ovvero luoghi dove almeno una persona presta lavoro dipendente. Il D.P.R . 462/01 interessa la sicurezza dei luoghi di lavoro relativamente agli impianti di messa a terra ed è rivolto tutti i datori di lavoro
Il D.P.R. 462/2001 ha introdotto novità significative :
- Modificando i procedimenti amministrativi per la denuncia di nuove installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione;
- Introducendo nuovi soggetti privati autorizzati ad eseguire le verifiche periodiche e straordinarie dei suddetti impianti.
Per il Datore di Lavoro ne derivano almeno le seguenti novità ed obblighi:
- L’omologazione degli impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche si considera acquisita dopo aver inviato la dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore entro 30 giorni dalla messa in esercizio all’ISPESL ed all’ASL (o all’ARPA) ovvero, qualora presente nel Comune, solo allo Sportello unico per le imprese;
- Il Datore di Lavoro, deve far eseguire le verifiche, potendo scegliere fra l’Ente pubblico (ASL o ARPA) e gli Organismi di Ispezione privati individuati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di far effettuare regolari manutenzioni dell’impianto e sottoporre lo stesso a verifiche periodiche da parte degli Organismi preposti ogni:
- Due anni negli ospedali, case di cura, ambulatori e studi medici, nei cantieri e nei luoghi a maggior rischio in caso d’incendio (ad es. attività soggette al Certificato Prevenzione Incendi);
- Due anni per gli impianti elettrici installati nei luoghi con pericolo di esplosione;
- Cinque anni negli altri casi.
E’ responsabilità del Datore di lavoro il rispetto delle suddette scadenze.
Per quanto concerne le verifiche straordinarie, anche queste sono effettuate dall’ASL/ARPA o dagli Organismi di Ispezione privati autorizzati, nei casi di:
- Esito negativo della verifica periodica;
- Modifica sostanziale dell’impianto;
- Richiesta del Datore di Lavoro.
Per eventuali RECLAMI inviare email al seguente indirizzo info@entecertificazioni.it;
Prendere visione del regolamento sottostante per la relativa gestione